Il Decreto 17 luglio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 Agosto 2013) introduce nuovi vincoli per la corretta informazione del consumatore.
In particolare il decreto definisce le informazioni minime da
riportare (in un apposito cartello) nei luoghi in cui sono
offerti in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi
freschi, nonche' pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per
la vendita diretta ed il consumo a crudo.
Nelle pescherie quindi si troverà un cartello che deve riportare la seguente dicitura: “In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o piu' stelle”. Tale informazione si riferisce al trattamento preventivo che dovrebbe essere effettuato anche a livello domestico per evitare il rischio Anisakis. Questo trattamento è relativo ad un congelamento domestico differente per tempi e temperature rispetto al trattamento di bonifica effettuato a livello della ristorazione mediante l’uso dell’abbattitore.