Le possibili sanzioni a carico delle imprese alimentari sono numerose ma oggi voglio trattare quelle relative al decreto legislativo del 6 Novembre 2007 n. 193 concernente i controlli in materia di sicurezza alimentare e l’applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
In particolare l’art. 6 definisce i destinatari e l’ammontare delle sanzioni pecuniarie in caso di irregolarità o di inadempimenti. Le imprese alimentari del settore post-primario come ad esempio imprese impiegate nel commercio e somministrazione di alimenti e bevande (alimentari, bar, ristoranti, panifici, pasticcerie, pizzerie, ecc.) sottostanno alle sanzioni amministrative pecuniarie definite nei comma 5, 6, 7, ed 8.Nello specifico:
-chi non rispetta i requisiti generali in materia di igiene è sanzionabile da 500 a 3000 euro.
-chi omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema H.A.C.C.P., comprese le procedure di verifica e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è sanzionabile da 1000 a 6000 euro.
-chi non applica i sistemi e/o le procedure predisposte o non le adegua a seguito di prescrizioni definite dall’autorità competente è sanzionabile da 1000 a 6000 euro.
Si ricorda che degli illeciti amministrativi ne risponde “operatore del settore alimentare” ovvero “la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”. I titolari delle attività dunque sono soggetti al pagamento delle sanzioni anche nel caso in cui fossero i dipendenti a commettere delle infrazioni. Inutile, dunque, sottolineare il ruolo fondamentale della formazione per tutti gli operatori. I dipendenti devono saper lavorare secondo le buone norme di prassi igienica e di produzione ed i titolari devono essere anche in grado di applicare coscientemente e correttamente l’autocontrollo. Un responsabile formato che gestisce operatori formati, quindi, garantisce la salute dei propri clienti e tutela sè stesso dalle sanzioni.