-LEGISLAZIONE ALIMENTARE IN PILLOLE- Il “pacchetto igiene”

Il Reg. (CE) 178/2002 stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Tale regolamento quindi rappresenta il punto iniziale per l’applicazione della strategia proposta dal “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”.

Il presente regolamento definisce i principi su cui si basa la nuova legislazione alimentare quali l’analisi del rischio, il principio di precauzione, la tutela degli interessi del consumatore ed il principio di trasparenza nonché gli obblighi generali relativi al commercio anche nelle relazioni con  Paesi terzi. Tali principi impongono chiari requisiti per gli alimenti (divieto di immissione nel mercato di alimenti inadatti o dannosi), per gli OSA (responsabilità, rintracciabilità e richiamo/ritiro)  e per gli Stati membri (organizzazione di controlli ufficiali).

Con il Regolamento (CE) 178/2002 viene anche istituita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nata per raccogliere le informazioni,  produrre pareri scientifici ed individuare i rischi emergenti. L’EFSA assume da questo momento in poi un ruolo centrale diventando il riferimento più autorevole per la sicurezza alimentare  con cui gli Stati membri ed i consumatori possono confrontarsi. I principi che delineano il lavoro svolto dall’EFSA sono quelli di indipendenza da vincoli ed interessi, di trasparenza rispetto le informazioni fornite sulla sicurezza alimentare e di riservatezza  se tale principio non compromette quello di trasparenza.

Con il Regolamento (CE) 178/2002 vengono, infine, introdotte le procedure per la sicurezza alimentare quali il sistema di allarme rapido, la gestione delle situazioni di emergenza e il piano generale per la gestione delle crisi. Tali strumenti permetteranno di affrontare in maniera organizzata, repentina ed efficace le situazioni pericolose per la salute del consumatore.

Dopo il Regolamento (CE) 178/2002  la Commissione europea emana un insieme di normative che vengono comunemente identificate come “Pacchetto igiene”.

Del pacchetto igiene ricordiamo prima di tutto il Reg. (CE) 852/2004  che definisce i principi su cui si basa l’igiene dei prodotti alimentari, gli obblighi degli OSA e sottolinea l’importanza della stesura e dell’applicazione dei manuali di corretta prassi operativa. Il regolamento inoltre riporta in allegato i requisiti generici di igiene relativi alle imprese alimentari che si occupano di produzione primaria e post-primaria.

A completamento del Reg. (CE) 852/2004 è seguito il Reg. (CE) 853/2004 che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.  Tale normativa aggiunge nuovi obblighi agli OSA relativi ai requisiti generici e specifici riportati negli allegati II e III, definisce l’obbligo di registrazione e riconoscimento dell’impresa, la marchiatura con bollo sanitario dei prodotti e limita l’importazione delle carni rispetto a Paesi terzi.

I Regolamenti (CE) 854/2004 e 882/2004 stabiliscono, invece,  i criteri generici e specifici per l’organizzazione dei controlli ufficiali atti a verificare l’applicazione delle normative. Con questi regolamenti vengono definite per esempio le modalità operative (monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispeziona, campionamento, analisi), i sistemi di campionamento e le misure da attuare in caso di non conformità.

A seguito di questo primo blocco normativo la Commissione europea ha emanato anche altri regolamenti tra cui quelli definiti “applicativi” dei quali ricordiamo il Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Quest’ultimo (e successive modifiche) definisce criteri di igiene del processo e criteri di sicurezza alimentare per le diverse categorie degli alimenti.  L’OSA è tenuto a garantire all’interno delle imprese poste sotto il suo controllo che tali criteri vengano rispettati così come definito dal reg. (CE) 852/2004. Il regolamento (CE) 2073/2005 stabilisce, per ogni alimento e relativo pericolo, anche  il piano di campionamento, i limiti ed i metodi di analisi da applicare oltre che le azioni correttive da intraprendere in caso di non conformità.

-LEGISLAZIONE ALIMENTARE IN PILLOLE- Perchè è cambiata la normativa?

A partire dagli anni ’80 la Comunità europea ha assistito a numerose emergenze relative alla sicurezza alimentare. Ricordiamo ad esempio il caso del vino al metanolo, l’avvento della “mucca pazza” e i casi di contaminazione da diossina  nel latte e nelle carni bianche. Tali situazioni hanno provocato danni a livello sanitario ed economico ed hanno compromesso la fiducia che i consumatori avevano nel settore alimentare e nei relativi organi di controllo.

Tali scandali sanitari, la naturale evoluzione del settore alimentare e l’importanza economica, sociale ed ambientale che il settore agro-alimentare ricopre nell’UE hanno portato nel 2000 alla redazione del “Libro bianco sulla sicurezza alimentare”. Il testo stilato dalla Commissione della comunità europea proponeva una nuova strategia comunitaria per garantire elevati standard di sicurezza alimentare. Gli obiettivi proposti  riguardavano strategie per la sicurezza alimentare proponendo un approccio integrato dai campi alla  tavola  attuabile mediante la responsabilizzazione dell’OSA,  un sistema per la rintracciabilità dei prodotti e l’introduzione dell’analisi del rischio. Fondamentale in questo contesto risultava l’armonizzazione ed attualizzazione della normativa all’interno dell’UE. Tale rinnovamento, inoltre, si proponeva di delineare il nuovo approccio al settore alimentare e di definire le norme a tutela del consumatore (salute ed informazione) e i nuovi criteri operativi per i controlli ufficiali. Con il “ Libro bianco sulla sicurezza alimentare” si definisce anche la necessità di istituire un autorità alimentare europea indipendente che fosse in grado di raccogliere i dati e le informazioni relative alla sicurezza alimentare e che elaborasse pareri scientifici autorevoli, riconosciuti e fruibili.  Il nuovo sistema delineato dalla Commissione della comunità europea,  infine, prevedeva che il sistema riuscisse ad ottenere una dimensione internazionale ovvero trovasse una validità riconosciuta non solo  all’interno dell’UE ma anche rispetto ai Paesi terzi.

Negli anni successivi tutte le misure proposte nel “Libro bianco sulla sicurezza alimentare” sono state attuate grazie alle nuove normative emanate a partire dal Regolamento (CE) 178/2002  sino ad oggi.

MICOTOSSINE: SCANDALO GERMANIA.

Alla luce di quanto avvenuto in Germania lo scorso mese colgo l’occasione di parlare ancora una volta del problema micotossine: contaminanti di natura chimica prodotti  dallo sviluppo di muffe sugli alimenti.  I prodotti incriminati sono generalmente cereali e derivati,  frutta secca, smuccaementi e foraggi per bestiame. Proprio questi ultimi sono i prodotti incriminati dello scandalo tedesco del mese scorso quando oltre 3500 aziende agricole della Bassa-Sassonia hanno ricevuto 10 mila tonnellate di foraggio per bestiame contaminate da aflatossina B1.

Questa contaminazione risulta pericolosa non solo per l’animale ma anche per il consumatore poiché tale tossina una volta ingerita viene metabolizzata ed eliminata nel latte con la mungitura. I regolamenti comunitari, vista la pericolosità del contaminante, ha definito limiti precisi di tolleranza della contaminazione per materie prime e prodotti destinati alla mangimistica ed al consumo umano. Tuttavia i foraggi contaminati, di origine serba, presentavano concentrazioni di aflatossina B1 fino a trenta volte superiori ai limiti consentiti. Fortunatamente  la maggior parte dei foraggi è stata confiscata prima della distribuzione.

Sicurezza alimentare: ultimi aggiornamenti

Eccovi gli ultimi aggiornamenti sui casi segnalati dal RASFF (sistema di allerta rapido europeo). Quest volta parliamo di:

1) carne contamGORGONZOLAinata da Salmonella e Norovirus

2) calamari con elevati contenuti di cadmio e contaminati da norovirus

3) gorgonzola con la listeria.

Per chi volesse approfondire ecco qui il link.

 

CORSI PER I CONSUMATORI: PARTE II

Riprendono gli incontri sulla sicurezza alimentare domestica per i consumatori consapevoli. Le lezioni questa volta saranno mirate all’acquisto dei prodotti alimentari. Parleremo quindi di etichettatura, criteri di qualità, marchi di certificazione, prodotti biologici e molto altro.

L’appuntamento è come di consuetudine presso USE di Campoformido il martedì sera dalle 20.00 alle 21.00 per tutto il mese di Marzo. Per chi fosse interessato ad aggiungersi contattare Mariella dell’USE.  DSC3854

 

GALLINE OVAIOLE IN GABBIE CONVENZIONALI? ANCHE LA NORMATIVA LO VIETA. E’ IMPORTANTE PERO’ LA SCELTA CONSAPEVOLE DEL CONSUMATORE PER SUPPORTARE IL CAMBIAMENTO.

Il 3 gennaio 2012 è entrato in vigore in Italia il Decreto legislativo 267/2003 che attua la Direttiva comunitaria 74/1999 sul  benessere delle galline ovaiole.  Tale decreto impone la sostituzione delle gabbie “convenzionali” con altre definite “modificate” o “arricchite”. Queste ultime possiedono infatti caratteristiche strutturali tali da garantire standard minimi di benessere dell’animale. In questo modo l’UE ha dato un ulteriore segnale di sostenere l’eticagabbie dell’allevamento nell’ottica della tutela della salute dell’animale stesso. Le sanzioni amministrative introdotte per chi non rispetta la normativa variano da 1.550,00 euro a 9.300,00 euro e si può rischiare anche la sospensione dell’attività. L’Italia, tuttavia, sembra essere ancora indietro. Molti dei nostri allevamenti, infatti, continuano ad usare gabbie convenzionali anche se dichiarate fuorilegge da oltre un anno. Si parla di circa 17 milioni di galline ovaiole ancora allevate nelle gabbie di batteria.

zampeLa normativa c’è ed è chiara, ora è importante che sia rispettata o venga fatta rispettare. Ed il consumatore? Tutti noi possiamo scegliere quali aziende premiare. Comprare uova di un tipo di allevamento piuttosto che un altro  non comporta un sostanziale miglioramento sul piano della qualità ma è una scelta etica che si deve sostenere. In quest’ottica, quindi, scegliamo solo uova da allevamenti alternativi alle gabbie  come quelli a terra, all’aperto o con metodo biologico.

Come fare la scelta? Basta leggere l’etichetta! Ogni confezione ed ogni singolo uovo riporta l’indicazione del tipo di allevamento di derivazione.

ETICHETTA UOVA

Scandalo carne di cavallo, solo frode commerciale?

cavallo2 Due sono i punti fondamentali che riguardano l’ultimo scandalo relativo alla carne di cavallo. “Horsegate”, così è già stato ribattezzato il caso, rappresenta prima di tutto un frode commerciale poiché la carne di cavallo è stata impiegata e venduta come carne bovina ma  fa anche ipotizzare una frode sanitaria legata all’impiego di carne derivante da cavalli ad uso sportivo.

Il caso della carne di cavallo mescolata ad una serie di prodotti freschi e surgelati che oggi vede coinvolta mezza Europa è scoppiato a partire dai giganti dell’industria alimentare come Findus e Nestlè costretti a ritirare dal mercato tutti i prodotti incriminati. Scoperto l’inganno è scattata l’emergenza nazionale e comunitaria  tanto che l’Ue ed il Ministero della Salute  hanno avviato specifici provvedimenti analitici sulla carne di manzo e cavallo di tutta Europa (i dati ufficiali dei controlli possono essere monitorati  sul sito del sistema  di allerta europeo).

 La vicenda, tuttavia,nocavallon sembra essere una sola frode commerciale. Gli arresti in Inghilterra e i provvedimenti adottati in Francia contro alcune aziende fanno pensare a una storia molto seria  legata alla macellazione abusiva di cavalli  sportivi non-DPA  ovvero di cavalli allevati, nutriti e curati con specifiche differenti rispetto agli animali da macello.La legge europea è decisamente severa sulla gestione del cavallo sportivo non-DPA  che a fine carriera , ad esempio,  non può essere macellato né per l’alimentazione umana né per quella animale ma non può essere nemmeno abbattuto. Il macello di un cavallo sportivo è infatti  vietato dal codice penale e per tanto l’unica soluzione per il proprietario dell’animale sarebbe mantenerlo  fino alla morte (almeno 8-10 anni) con costi molto elevati.  I conti però non tornano perché i cavalli “in pensione” sono tanti ma il numero di quelli impiegati in maneggi e altre strutture sportive sono pochissimi. Da questa situazione ciò che è semplice ipotizzare è che i proprietari di cavalli ad uso sportivo trovino  conveniente  cedere l’animale ad un macello clandestino o  produrre documenti falsi per poterli  inserire nel circuito ufficiale  di macellazione. Tali sospetti, infine, sono supportati anche dalla decisione di Bruxelles che ha imposto di ricercare nella carne di cavallo tracce di fenilbutazone,  tipica sostanza legata alle cure di cavalli sportivi.