Le frodi alimentari si possono suddividere in:
-FRODI SANITARIE: Si tratta di fatti che rendono nocive le sostanze alimentari e attentano alla salute pubblica. E’ accusato di frode sanitaria “chiunque detiene per il commercio o pone in commercio o distribuisce per il consumo, acque, sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica”. (artt. 442 e 444 del Codice Penale). Il reato si configura anche per il solo fatto di esporre (porre in commercio) sostanze pericolose, pur se non sono state ancora vendute, oppure anche se si tratta di distribuzione. Un classico esempio di frode sanitaria è l’adulterazione del vino con metanolo.
– FRODI COMMERCIALI: Le frodi commerciali ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore. Si tratta del caso in cui, nell’esercizio di un’attività commerciale, avviene la “consegna all’acquirente di una cosa per un’altra, o diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità”(art. 515 del Codice Penale). Non vi è alterazione delle qualità dell’alimento tale da renderlo nocivo, ma un illecito profitto a danno del consumatore. Per configurare una frode in commercio, è sufficiente anche una piccola differenza circa l’origine del prodotto o la provenienza, o sul sistema di preparazione, o sulla quantità (caso tipico è la cosiddetta “vendita per tara merce”, come quando il salumiere pesa furbescamente l’affettato senza sottrarre la tara della carta”).